Comune di Priolo Gargallo

Informazione all’utenza ai sensi della delibera ARERA 444 del 31/10/2019 in merito alla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023

Ai sensi della delibera ARERA, nella presente pagina sono riepilogati i contenuti informativi minimi organizzati in modo da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni relative alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed allo spazzamento e lavaggio delle strade. 

IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L.

Sede legale: Viale Montedoro, 18 – 96100 Siracusa
P.IVA: 01046070890

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Numero verde: 800 700 999
Tel: + 39 0931 771202
Mail: cantiere.priolo@igmgroup.it
PEC: igm.rifiutiind@gruppoigm.it

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Per presentare un reclamo è possibile rivolgersi a:

Ecosportello
Via Palestro, 9 – 96010 Priolo Gargallo (SR)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

  • Lunedì: organico
  • Martedì: indifferenziata
  • Mercoledì: organico
  • Giovedì: plastica/lattine – carta/cartone
  • Venerdì: indifferenziato
  • Sabato: organico – vetro

Orario di conferimento: dalle 20 della sera precedente ed entro le 6 del giorno di raccolta.

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Isola ecologica
Via Salso, 2 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Orari di apertura:

  • Lunedì: dalle 8 alle 12
  • Martedì: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17
  • Mercoledì: chiusa
  • Giovedì: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17
  • Venerdì: dalle 8 alle 12
  • Sabato: dalle 8 alle 12
  • Domenica: chiusa

È presente anche un’isola ecologica mobile.

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

La raccolta viene effettuata con il servizio di porta a porta e relativi mastelli con sacchetti colorati trasparenti per le varie tipologie di rifiuto differenziato.

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Non presente

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

La percentuale di raccolta varia da mese a mese dal 30% al 40%

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade viene suddiviso in:

  • spazzamento effettuato tutti i giorni;
  • lavaggio delle strade effettuato una volta al mese dal mese di marzo al mese di ottobre.

Il servizio viene effettuato di mattina a partire dalle ore 6.

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

ART.14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
(D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n. 158)

  1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non superi i 60 giorni.
  2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono  non essere considerati, ai fini della determinazione del nucleo dei componenti, nel caso i cui si tratti: a. anziano dimorante in casa di riposo; b. soggetto che svolge attività di i studio o lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle  persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica; tuttavia per le abitazioni possedute e  tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti  nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra dichiarazione, è fissato in una unità.
  4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l’alloggio.
  5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche in cui non si stabilità la residenza anagrafica, in base al criterio detto dal precedente comma 3.
  6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. in difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
  7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art.30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART.16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie  riferita al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Ultimo aggiornamento 1 luglio 2020

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI

Nessun documento disponibile

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

(art.1 comma 649 L. 147/2013)

  1. Nella determinazione delle superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti  speciali non assimilabili, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene scolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
    CATEGORIA DI ATTIVITA’ d’abbattimento della superficie
    Carrozzieri 30%
    Meccanici 30%
    Falegnami, elettricisti, fabbri 30%
    Gommisti 30%
    Autofficine di elettrauto 30%
    Officine di carpenteria metallica 30%
    Ambulatori medici e dentistici(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in dorma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L.833/1978) 30%
    Tipografie – stamperie – vetrerie  30%
    Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari  70%
    Marmisti e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione)  30%
    Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione  30%
    Caseifici e cantine vinicole  30%
    Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti  10%
    Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)
  3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all’art.30 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di traporto dei rifiuti regolarmente firmati  a destinazione, etc..). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione in dichiarazione.
  4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti non assimilabili agli urbani. in tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati ala commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO 

(Art.1 comma 649 L. 147/2013 – D.L. 16/2014)

  1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione sulla sola parte variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
  2. Percentuali di riduzione:
    • 10% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
    • 20%nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale di rifiuti potenzialmente prodotti;
    • 30%nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75%del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
    • 40%nel caso di riciclo di oltre l’80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
  3. Per riciclo si intende, ai sensi della lettera U dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 152706, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, d presentarsi al comune entro il termine di presentazione del MUD, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R.  n.158/1999.
  4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione prevista dalla Delibera di C.C. n.49 del 29/11/2001 e siano destinati in modo effetti e oggettivo al riciclo.
  5. La quantità dei rifiuti  potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art.16, all’intera superficie imponibile.
  6. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità , la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare. L’omessa documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

(Art. 1, comma 659, della L.147/2013)

  1. Ai sensi dell’Art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile nelle seguenti ipotesi:
    • abitazioni con unico occupante, a condizione che abbia un reddito equiparato alla pensione minima INPS;
    • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
    • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero;
    • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  2. Ai sensi dell’art.9bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
  3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta  dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIVOLTA ALLE UTENZE DOMESTICHE, LIMITATAMENTE ALLA PARTE VARIABILE

(Art.1, comma 658, della L.147/2013)

  1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n.147. Il costo elle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
  2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente melmoso seguente:
    • da 100 a  200kg →percentuale di sconto 20%
    • oltre 200kg →percentuale di sconto 30%

               Coefficiente di ponderazione:

    • plastica e lattine→  1,0
    • vetro →0,3
    • carta e cartone →1,0

      Hanno diritto alla premialità, limitatamente alla parte variabile, le utenze domestiche regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della  Tassa Rifiuti e  in regolano i pagamenti.


ART. 23 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

(Art.1, comma 659, L.147/2013)

  1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20% a condizioni che:
  • l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
  • le condizioni di cui sopra risultino  dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

ART. 26 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI NON COPRIBILI CON IL GETTITO TARI 

  1. La TARI è ridotta del 50%, solo nella parte variabile, nei seguenti casi:
    • nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 15.000 euro;
  2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, quantificate presuntivamente  in € 8.000,00, indicate nel bilancio di previsione.  

Ultimo aggiornamento 1 luglio 2020

  • Non ancora approvata

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

  • F24 e altre modalità di pagamento offerte ai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari e postali

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

  • Rata unica entro il 16 settembre 2020
  • Rate: 16 giugno 2020, 16 settembre 2020, 30 novembre 2020

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Art. 34 SANZIONI E INTERESSI

(Art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 – art. 1 commi 695-700 della L. 147/2013)

  1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione  non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art.33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

 

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibili e scaricabili cliccando qui


Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2020